Accesso civico

Art. 5, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 33/2013

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9 ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Responsabile della Trasparenza

Segretario Comunale

Telefono 0161/848101 - Fax 0161/848144

caselle di posta elettronica istituzionale uffici@comune.lamporo.vc.it - lamporo@cert.ruparpiemonte.it

Titolare del potere sostitutivo              ----

Registro degli accessi

Non sono state ricevute richieste.